Statuto BAS Istruttori Sportivi
ATTO COSTITUTIVO
Il giorno1/1/22.viene costituita una Unità Sportiva di Base (BAS) denominata:
“ ISTRUTTOSPORTIVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
La BAS fissa la propria sede legale in : .
Via San Crispino 26 - Padova
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La BAS non ha finalità di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e di altre attività fisico-sportive, motorie e ludico-ricreative inerenti il benessere psico-fisico della persona.
In tale ottica la BAS fornirà adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato nelle norme statuarie sociali.
La BAS è retta dalle norme statuarie articolate in dodici punti che sono parte integrante della presente scrittura.
In base alle norme statuarie viene nominato referente della BAS
Luciana Schiesari
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Il Referente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l' Affiliazione ed il riconoscimento della BAS da parte del CSEN Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI .
STATUTO
Art. 1) -COSTITUZIONE – SEDE - DURATA- E’ costituita l’ Unità Sportiva di Base (BAS), senza finalità di lucro che potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale. La durata della BAS è a tempo indeterminato.
Art. 2) -NATURA E SCOPI- La BAS si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva, dichiarando di conformarsi alle norme ed alle direttive del CIO, del CONI e dell'Ente affiliante e potrà altresì affiliarsi ad organismi sportivi e del tempo libero a vari livelli. La BAS ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e della didattica, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’ esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche specifiche in tutte le sue peculiarità di comparto, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l’ avvio, l’ aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L’ attività può comprendere la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico sportive. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia.
Art. 3) -PATRIMONIO ED ENTRATE- Il patrimonio e le entrate sono costituite:
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dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati e\o aderenti
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dai beni mobili che diverranno proprietà dell’ Associazione;
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da contributi di soggetti pubblici o privati;
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dai proventi derivanti da attività economiche.
Durante la vita della BAS non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Art. 4) -ASSOCIATI\ADERENTI - DIRITTI/ DOVERI- sono coloro che fanno domanda di ammissione alla BAS. Possono essere ammessi a farne parte tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’ assenso di un genitore. L’ ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di associati\aderenti, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la decisione del referente e consegna della tessera. L’ Adesione alla BAS comporta:
a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la eventuale sede sociale operativa e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e gli organi della BAS. L'associato\aderente può recedere dalla BAS senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Referente. La perdita della qualità di associato\aderente può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali alla BAS; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Referente senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.
Art. 5) -QUOTE SOCIALI- Gli importi delle quote di iscrizione e delle quote contributive dovute dagli associati , vengono stabiliti dal Referente il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Art. 6) -ASSEMBLEA/RENDICONTO- L’ Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti gli Associati\Aderenti. Tutti i maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538,II comma, C.C). L’ Assemblea, previa convocazione del Referente della BAS si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L’ Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda un terzo degli associati. L’ Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’ assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento della BAS è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L’ Assemblea è presieduta dal Referente o, in caso di suo impedimento, da un associato designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati
Art. 7) -CARICHE SOCIALI- Il Referente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma della BAS e cura l’ esecuzione dei deliberati dell’Assemblea. Il Referente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento della BAS e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.
Art. 8) -SCIOGLIMENTO- Lo scioglimento, cessazione ed estinzione della BAS è deliberato dall’Assemblea straordinaria.
Art. 9) -STATUTO/REGOLAMENTI- Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. La BAS può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.
Art. 10) -COLLEGIO ARBITRALE- Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e la BAS o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e la BAS ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.
Art. 11) -RIMANDI- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.